Il DL 21.6.2022 n. 73, il cd Decreto semplificazioni con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali è stato convertito nella Legge 122 del 04 agosto 2022 (1) entrata in vigore il 20 agosto 2022. In sede di conversione molte sono state le modifiche apportate ed alcune riguardano le modifiche di alcuni articoli del “nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022. Con il presente intervento richiamiamo le modifiche rimandando in un prossimo articolo i dovuti e necessari approfondimenti.

La “vecchia” normativa

Com’è noto, il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi di cui al D. Lgs.14/2019. Numerose sono le novità introdotte dalla prima versione del decreto. Fra i temi (sono veramente tanti) molto discussi e delicati c’era (e c’è) quello dettato dall’articolo Art. 25 novies intitolato Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Com’è noto agli addetti ai lavori, il decreto correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022 (D.Lgs. 83/2022), prevede dunque l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

  • della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 (conv. L. 147/2021);

  1. delle segnalazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo (il Collegio Sindacale o il sindaco unico, ma non il revisore unico) ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

Precisamente l’articolo 25 novies impone all’INPS, all’INAIL, all’Agenzia Entrate (ora modificato) e all’Agenzia Entrate riscossione di eseguire specifiche segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo pec o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento quando:

  • da parte dell’INPS il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

  • da parte dell’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

  • da parte dell’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

  • da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le societa’ di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Le segnalazioni sono inviate:

  • dall’agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (in generale, l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre);

  • dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia Entrate riscossione, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie.

La segnalazione inviata all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti.

LA NUOVA NORMATIVA

Come anticipato nella presentazione, l’art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione nella Legge 122 del 2022 modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:

I creditori pubblici qualificati, vale a dire INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, in presenza di determinate soglie debitorie, devono (è un obbligo di LEGGE) segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.

Il comma 3 dell’articolo prevede che le segnalazioni devono contenere l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del D.Lgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti (2).

Come anticipato le nuove modifiche, in vigore appunto dal 20 agosto, impattano sull’Agenzia delle Entrate per la quale è previsto che la segnalazione dovrà essere effettuata nel caso di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del dl 78/2010, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, inoltre la segnalazione dovrà essere sempre inviata, quando il debito è superiore a d euro 20.000,00.

Nell’originaria formulazione, come sopra riportato, era obbligatoria la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di euro 5.000,00.

Rimangono invariate le segnalazioni degli altri creditori pubblici qualificati (che si riportano):

  • da parte dell’INPS il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

  • da parte dell’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

  • da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le societa’ di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Nuovo TERMINE di INVIO delle SEGNALAZIONI

Le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (ATTENZIONE non più 60 giorni, come previsto precedentemente) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, rimane confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.

APPLICAZIONE TEMPORALE

Al comma 4 dell’articolo 25 novies, sono indicati i riferimenti temporali; precisamente è stabilito che, con riferimento

  • all’Agenzia delle Entrate, la normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022 (ATTENZIONE non più dal I° trimestre 2022);

  • all’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022;

  • all’INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;

  • all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dall’1.7.2022.

1 G.U. 19.8.2022 n. 193

2 Art. 17 c.1: L’istanza di nomina dell’esperto indipendente e’ presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

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