Siamo in grado di fornire una consulenza “mirata” e “su misura” sul delicato tema della “crisi” aziendale, come di seguito definita dalla nuova normativa in vigore, al fine di fornire all’impresa il supporto utile e necessario alla risoluzione della congiuntura.
Quanto tempestivamente si colgono le situazioni di difficoltà, tanto maggiori sono le probabilità di successo nell’azione di risanamento aziendale.
Le finalità della riforma del Codice della Crisi (CCII – D.Lgs. 14/2019), che ha recepito la Direttiva UE (cd Direttiva Insolvency DIRETTIVA UE 1023/2019), possono essere sintetizzate nelle seguenti raccomandazioni:

  • favorire la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa;
  • garantire alle imprese sane ma in difficoltà finanziarie l’accesso a strumenti di composizione della crisi che permettano di ristrutturarsi in una fase precoce;
  • salvaguardare la continuità aziendale e i livelli di occupazione.

Quindi, in sostanza, la nuova normativa da un lato prevede l’introduzione di misure atte a favorire l’emersione tempestiva della crisi e, dall’altro, la necessità di poter utilizzare strumenti che garantiscano ristrutturazioni aziendali di risanamento rapide ed efficienti.
Il CCII introduce nuove DEFINIZIONI (art. 2, co. 1):

a) “crisi“: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; …
In estrema sintesi, quindi, la CRISI si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte delle obbligazioni nei 12 mesi successivi.
Questo si accompagna alla nuova versione dell’ART. 2086 – GESTIONE DELL’IMPRESA del Codice civile:
“1. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Fondamentale è l’ART. 3 del CCII rubricato Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa che prevede:
“1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al c. 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al c. 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al c. 2.
4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al c. 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati), c. 1.”
Quest’ultimo articolo prevede l’obbligatoria segnalazione dei
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia delle Entrate (AE) e l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AER) segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
a) per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
b) per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’AE, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;
d) per l’AE-riscossioni, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Il sopra richiamato ART. 3 pertanto, oltre a dare delle esaustive indicazioni operative, pone in capo all’imprenditore/amministratore una precisa ed importante responsabilità circa la pianificazione ed attuazione di processi organizzativi e di iniziative tesi a monitorare i primi segnali di crisi dell’azienda.