L’esperto quando ritiene che vi siano concrete prospettive di risanamento, dovrà incontrare tutte le altre parti interessate al processo di risanamento.
Sullo svolgimento delle trattative con le parti interessate ci indirizza anche il Decreto 28 settembre 2021 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia.
Brevemente, con il decreto si recepisce “il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021” trasmesso dall’Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, riportato sullo stesso sito.
Nello specifico, il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell’art 3 commi 2 e 4 del DL 118/2021, fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, suddivise in cinque sezioni.
Il documento composto da quasi 40 pagine ha il seguente indice dei contenuti:
- SEZIONE I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line
- SEZIONE II – check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza
- SEZIONE III protocollo di conduzione della composizione negoziata
- SEZIONE IV la formazione degli esperti
- SEZIONE V la piattaforma
- ALLEGATO 1 Indicazione per la formulazione delle proposte alle parti interessate
- ALLEGATO 2 istanza online
- ALLEGATO 3 Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata
Quali sono, i primi incontri che l’esperto dovrà compiere? L’esperto secondo il dettato dell’articolo 5 del decreto, dopo aver accettato l’incarico (e dopo aver comunicato all’imprenditore la sua accettazione ed aver inserito nella piattaforma la dichiarazione di accettazione), convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
I primi incontri, quindi, sono con l’imprenditore ma anche con l’organo di controllo e con il revisore legale, se in carica. Dove andranno fatti questi incontri? Come?
Sulla immediatezza degli stessi la norma è chiara: detta “senza indugio”; per quanto riguarda il dove, non avrei dubbio nel fare gli incontri presso la sede dell’impresa. Questo per diversi motivi: si “tocca con mano” l’organizzazione interna, si valuta l’ordine e l’ambiente dove l’imprenditore lavora, il confort degli ambienti, la sala riunioni, il personale dipendente, la tecnologia, il silenzio. Incontro, insomma da fare sicuramente in presenza presso la sede aziendale.
Il decreto prevede che l’imprenditore partecipi personalmente e potrà farsi assistere dai propri consulenti.
L’articolo 4 del decreto al comma 2 detta: “L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 2, comma 2, può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale”
Come è ben esplicitato dalla norma l’esperto nel corso delle trattative, l’esperto può richiedere all’imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell’incarico: questo è un passaggio delicato, occorre spiegarlo all’imprenditore. Il fine è avere maggiori informazioni possibili: in mediazione si parla di consenso informato. Spiegare il perché di certe domande permette di ottenere risposte più veritiere possibili oltre che lavorare in un clima più disteso e “tranquillo” considerata la delicata situazione.
Altro aspetto da ricordare durante gli incontri è quello della riservatezza. Nel decreto dirigenziale al punto 8.8 si legge: “Nel corso delle trattative, l’esperto può richiedere all’imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell’incarico”.
L’esperto negoziatore, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative. Il su richiamato Decreto dirigenziale del Direttore generale degli affari interni del 28/09/21 al punto 8.5. prevede che “nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l’imprenditore e le parti interessate potrà̀ essere redatto un sintetico verbale, contenente l’elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all’audio o video registrazione”.
L’incontro in videoconferenza, che in questi ultimi 2 anni è diventato uno strumento ormai indispensabile (e molto utile), è senz’altro un elemento da tenere in grande considerazione. Personalmente, lo utilizzerò per fare i primi incontri con l’organo di controllo e con revisore legale, ove in carica, considerando che stiamo dialogando fra “tecnici e professionisti” e, lo eviterei di default con l’imprenditore (a meno di incontri veloci e per questioni non di grande rilievo).
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