La composizione negoziata della crisi d’impresa e dell’insolvenza deve essere intesa come un percorso sequenziale, con diverse fasi fondamentali, che terminerà con l’auspicabile “positiva” conclusione delle trattative.
È necessaria una forte esigenza di coordinamento organizzativo considerata la presenza dei molti soggetti che sono coinvolti seppur a diverso titolo. L’esperto deve possedere un notevole capacità organizzativa.
Questo strumento è il punto di partenza per la risoluzione dell’analisi dello stato “di difficolta e di crisi”. Volutamente lo scrivo fra virgolette perché in questo caso intendo uno stato di insolvenza più o meno grave e quindi rispettivamente reversibile o irreversibile per il quale quindi occorre utilizzare un ulteriore strumento introdotto dal codice della crisi stesso.
Interessante è il fatto che nuovo codice della crisi sono stati introdotti concetti di precrisi, di insolvenza reversibile e irreversibile.
Inizialmente, quindi, il primo intervento è capire la fase in cui l’azienda si trova.
Fondamentale è l’orientamento al futuro (forward looking) nel giudizio sulla crisi ed all’analisi dei flussi finanziari.
L’insolvenza reversibile si presenta in circostanze rarefatte e interstiziali di imprese ancora sane e vitali dal punto di vista strategico e con modelli di business ancora compatti e logici, imprese quindi ancora che pur tuttavia presentano situazioni di insolvenza, ma non fatalmente definitiva.
La dottrina economica considera l’insolvenza, tipicamente, anche se non in via esclusiva, come la manifestazione finale della crisi dell’impresa, quindi irreversibile e non meritevole di ulteriore assorbimento di risorse, essendo il business in stato di decozione ed essendo perdute le condizioni di continuità aziendale. In questo caso la continuazione dell’attività da parte dell’imprenditore risulta, solitamente, pregiudizievole per gli interessi dei creditori perché assorbe risorse e distrugge valore.
La composizione negoziata ha come destinatari tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, ivi comprese le imprese agricole, che avvertano situazioni di difficoltà e in particolare, secondo la relazione illustrativa del DL 118/2021, quelle che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Ma nel novero vi rientrano anche le aziende “in stato di insolvenza reversibile” (relazione accompagnatoria al disegno di conversione in legge del DL 118 e protocollo).
Qui interveniamo noi, assistendo l’imprenditore nelle sue scelte, assieme ai suoi professionisti, oppure affiancandosi ai professionisti dell’imprenditore lavorando con gli stessi ma rimanendo alle sue spalle e, quindi, svolgendo un lavoro di backoffice.
Dott. Luca Santi
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